Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Art. 38
 (Fondo per contributi alle imprese turistiche)
1. Al fine di finanziare gli interventi di cui all' articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a favore delle imprese turistiche per l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive previste dal Titolo IV della legge medesima, nonché a favore dei pubblici esercizi, è istituito il Fondo per i contributi in conto capitale alle imprese turistiche e ai pubblici esercizi.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono annualmente assegnate al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG).
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 68, L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.