Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 48
 (Norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 1), il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.