Art. 45
(Decorrenza del trasferimento di funzioni e delle modifiche alla relativa normativa di settore)
1. Il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie ha effetto dall'1 giugno 2016. Fa eccezione il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie in materia di edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio, che ha effetto dalla data prevista dall'
articolo 32 della legge regionale 26/2014.
2. Le modifiche della normativa di settore previste dalle disposizioni contenute nel Capo III della presente legge hanno effetto a decorrere dal termine di cui al primo periodo del comma 1.
3.
Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 18, comma 1, lettera c);
b) nell'articolo 28, comma 1, lettera i);
c) nell'articolo 29, comma 1, lettere b), g), h), i) e j).
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017