Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 35
 (Proroga di termini)
1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26/2014, al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione e di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate all'articolo 36.