Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 28
1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 è così modificato:
5)
dopo la lettera j) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
j octies) organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) gestisce il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.>>;

u)
il comma 2 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:
<<2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalla Regione.>>;

Note:
1 Il presente articolo, eccettuata la lettera i) del comma 1, ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2 La lettera i) del comma 1 del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 3/2016, come disposto dall'art. 45, c. 3, della medesima L.R. 3/2016.
3 Numero 3) della lettera p) del comma 1 abrogato da art. 90, comma 1, lettera i), L. R. 28/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 8, L.R. 6/2008, con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della L.R. 28/2017.