Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
CAPO VI
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25/2015 E ULTERIORI CONFERME DI CONTRIBUTI
Art. 39
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Al comma 50 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), la parola <<giugno>> è sostituita dalla seguente: <<settembre>> e le parole <<il progetto esecutivo dell'intervento>> sono sostituite dalle seguenti: <<un'istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all'intervento>>.

Art. 40
 (Ulteriori conferme di contributi già concessi)
3. Per le finalità di cui al comma 2 il beneficiario presenta alla direzione competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa dei lavori e del quadro economico. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati nuovi termini per la rendicontazione della spesa.