Art. 8
(Norme transitorie concernenti il patrimonio)
1. La Regione subentra alle Province nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Corpi e i Servizi di polizia locale nonché di quelli necessari all'esercizio delle sue funzioni e nella proprietà o nella conduzione degli immobili ove hanno sede i Servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile. A norma dell'
articolo 2645 del codice civile, il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.
2. Le dotazioni di beni mobili registrati, armi di dotazione individuale e di reparto, le attrezzature e i mezzi informatici, nonché ogni altro bene strumentale assegnato ai Corpi e ai Servizi di polizia locale e ai servizi preposti alla caccia, pesca e protezione civile delle Province sono attribuiti alla Regione. L'Amministrazione regionale provvede, per ciò che concerne le armi, a variare la denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza ove vi sia modificazione delle condizioni di consistenza, numero e luogo di custodia, in conformità alla normativa in materia.