1. Per far fronte al ritardo dei consigli comunali nell'adozione degli atti di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge regionale 26/2014, al fine di consentire il rispetto dei principi di leale collaborazione e di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'
articolo 97 della Costituzione, i termini per la costituzione e l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali sono prorogati con le scadenze indicate all'articolo 36.