Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 26
1.
Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 4 è così modificato:
1)
al comma 3 bis la parola <<
provinciali,>> è soppressa;
2)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.>>;
b)
il comma 3 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.>>;
c)
l'articolo 73 è così modificato:
1)
alla lettera d) del comma 1 le parole <<
diversamente abili>> sono sostituite dalle seguenti: <<
con disabilità>>;
2)
alla lettera a) del comma 2 le parole <<
alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alla Regione>>;
3)
alla lettera c) del comma 2 le parole <<
di cui al comma 4, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<
ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;>>;
4)
l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: <<
3. La Regione provvede:>>;
5)
all'alinea del comma 4 le parole <<
le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane,>> sono soppresse;
6)
alla lettera c) del comma 4 le parole <<
dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dalla Regione>>;
d)
al comma 4 dell'articolo 82 le parole <<
Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province assicurano>> sono sostituite dalle seguenti: <<
La Regione assicura>>.
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.