Art. 31
(Conferma dei contributi concessi al Comune di Spilimbergo per interventi di edilizia teatrale)
1. Il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 66.100 euro annui concessi al Comune di Spilimbergo per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'
articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2008 e per l'anno 2009, possono essere utilizzati dal beneficiario per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento Cinema Teatro Miotto - 1° lotto funzionale".
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Spilimbergo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'
articolo 56 della legge regionale 14/2002.
3. La struttura competente in materia di beni culturali, nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conferma i contributi di cui al comma 1 per un importo corrispondente alla spesa risultante dal quadro economico del nuovo intervento e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione dei contributi stessi.