Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.
CAPO I
 PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE
SEZIONE I
 LIVELLO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Art. 3
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso.
Art. 4
 (Programma regionale delle politiche abitative)
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 3, L. R. 14/2019
2 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 5
 (Commissione regionale per le politiche socio-abitative)
1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (di seguito Commissione), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali.
3. Ai lavori della Commissione, su iniziativa dei suoi componenti, possono partecipare portatori di interesse in materia di politiche abitative, o altro settore, il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della valutazione degli interventi, avuto riguardo alla tipologia degli stessi.
4. La carica di componente della Commissione è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.
5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia.
6. La funzione di segreteria della Commissione fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
7. La Commissione collabora nella predisposizione del Programma regionale delle politiche abitative formulando alla Giunta regionale proposte di intervento e indicazioni di priorità in materia di politiche socio-abitative, tenuto conto delle determinazioni assunte dai Tavoli territoriali di cui all'articolo 8 e sulla base delle analisi dei dati e delle informazioni elaborate dall'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6.
8. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 7 la Commissione audisce i sindacati confederali e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 6
 (Osservatorio regionale sulle politiche abitative)
1. Al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati, nonché il monitoraggio permanente sulla situazione abitativa nel territorio regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di edilizia è istituito un sistema informativo integrato denominato Osservatorio regionale sulle politiche abitative (di seguito Osservatorio), con il compito di raccogliere ed elaborare gli elementi conoscitivi utili a orientare la politica di settore.
SEZIONE II
 LIVELLO TERRITORIALE DI PROGRAMMAZIONE
Art. 7
 (Sportello risposta casa)
1. Lo Sportello risposta casa (di seguito Sportello) è funzione delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, articolata in corrispondenza del territorio di competenza, con cui si fornisce un servizio di orientamento e accompagnamento ai richiedenti alloggio verso gli strumenti di sostegno all'esercizio del diritto all'abitazione.
3. Per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2, lettera a), e nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l'Unione territoriale intercomunale può avvalersi, oltre che dei Comuni alla stessa aderenti, anche di altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che operano nel settore dell'edilizia residenziale in attuazione ai rispettivi statuti o atti costitutivi.
4. Nel determinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 26/2014, l'Unione territoriale intercomunale individua il personale da adibire alle funzioni di Sportello, avvalendosi anche di personale Ater per integrare l'esercizio delle funzioni di gestione, sulla base di appositi accordi sottoscritti tra i due enti.
5. La Regione promuove iniziative volte a sostenere la formazione del personale da adibire alle funzioni di Sportello. A tal fine può organizzare corsi di formazione avvalendosi del personale regionale, che vi provvede nell'ambito della propria attività d'ufficio, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8
 (Tavoli territoriali per le politiche abitative)
1. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative (di seguito Tavoli), quale organismo di supporto all'attività della Commissione di cui all'articolo 5.
4. I Tavoli possono essere integrati, secondo necessità, laddove ciò risponda a specifiche esigenze conoscitive, avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.
5. I soggetti privati, promotori di iniziative tese a individuare soluzioni innovative in collaborazione con i soggetti pubblici al fine di ampliare l'offerta di alloggi da destinare alla vendita e alla locazione a prezzi calmierati, presentano le loro proposte al Tavolo territoriale.
6. I Tavoli sono istituiti con atto del Presidente dell'Unione territoriale intercomunale; ogni Tavolo esprime un coordinatore, espressione della componente istituzionale, che ha il compito di curarne l'organizzazione. Nello svolgimento della propria attività il Tavolo si avvale del supporto organizzativo dell'Unione territoriale intercomunale.
7. La funzione dei partecipanti al Tavolo è svolta a titolo gratuito e non prevede compensi.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 61, comma 1, L. R. 29/2017
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 14/2019
Art. 10
 (Riqualificazione del patrimonio edilizio e rigenerazione urbana)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione definisce politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, anche inseriti in programmi di rigenerazione urbana quale strumento coordinato tra interventi di ristrutturazione urbanistica e ricomposizione del contesto sociale.
2. Gli interventi di cui al comma 1, in ogni caso, tengono conto delle peculiarità del territorio sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte di pianificazione, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
4. La Regione promuove, altresì, la sostenibilità ambientale favorendo gli interventi che impiegano modalità e criteri tecnico-costruttivi propri della bio-edilizia e gli interventi finalizzati all'auto-sostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili, alla gestione razionale delle risorse e all'abbattimento dei consumi dell'energia e delle risorse ambientali.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 3 da art. 6, comma 40, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.