Legge regionale 29 dicembre 2015 , n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2016.

Art. 7

(Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. La prima Intesa per lo sviluppo regionale e locale prevista dall' articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014, concernenti gli enti locali), è stipulata dopo la costituzione delle Unioni territoriali intercomunali ed entro il temine di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 18/2015.

(1)

2. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015, e a integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive spettanti per ciascun anno del triennio 2016-2018 a favore degli enti locali sono quantificate in 433.003.926,31 euro, come determinate ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge regionale 18/2015.

3. L'assegnazione di cui al comma 2 è incrementata in via straordinaria, per l'anno 2016, dell'ulteriore quota di 3.971.912,14 euro, per un importo complessivo a favore degli enti locali pari a 436.975.838,45 euro.

4. Le risorse di cui ai commi 2 e 3 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 5, 17, 20, 23, 26, 29, 35, 39, 41, 44, 54, 60 e per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), per 1 milione di euro per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali).

5. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 1.053.059.838,45 euro per il triennio 2016-2018 e a 352.819.838,45 euro per l'anno 2016 e a 350.120.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018, è assegnato per l'anno 2016:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

b) per 287.516.444,10 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 50.738.196,02 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale, che tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente.

6. In via straordinaria per l'anno 2016 i Comuni trasferiscono una parte delle risorse di cui al comma 5 a favore delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in relazione alle funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale di cui fanno parte dalla data di attivazione delle medesime funzioni e fino alla fine dell'esercizio 2016.

7. Il trasferimento di cui al comma 5 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

8. Per l'anno 2017, il fondo di cui al comma 5 è assegnato:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi del comma 5, lettera a);

b) per 234.888.361,17 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 100.666.440,50 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

9. Per l'anno 2018 il fondo di cui al comma 5 è assegnato:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi del comma 5, lettera a);

b) per 184.555.140,92 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 150.999.660,75 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

10. Non beneficiano del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale, totalmente o nella misura indicata nel regolamento di cui al comma 5, lettera c), i Comuni che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta quota.

11. Con la legge di assestamento di bilancio dell'anno 2016 si provvederà per gli anni 2017 e 2018 a destinare una quota dello stanziamento dei Comuni, relativo ai predetti anni e indicato al comma 5, alle Unioni territoriali intercomunali a incremento del fondo ordinario transitorio di detti enti.

12. Per le finalità previste al comma 5 e ai commi 8 e 9 è destinata la spesa complessiva di 1.053.059.838,45 euro, suddivisa in ragione di 352.819.838,45 euro per l'anno 2016 e 350.120.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

13. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e in particolare alle previsioni di cui ai commi 13 e 13 bis del medesimo articolo 14, il recupero a favore del bilancio statale delle quote residuali a carico dei Comuni della Regione è disposto a valere sul fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 5, lettera b).

14. In relazione alle previsioni dell'articolo 10, comma 11, della legge regionale 20/2015, il recupero dei gettiti ivi indicati a favore del bilancio statale e del bilancio regionale è disposto, nell'ordine, a valere sulle quote di cui alle lettere b) e a) del fondo ordinario transitorio di cui al comma 5 e, in caso di incapienza di queste, a valere sulla quota di cui alla lettera c).

15. In caso di incapienza delle quote del fondo spettante ai sensi del comma 5 al recupero dei gettiti di cui al comma 14, la parte residua è versata, a saldo, direttamente dal Comune alla Regione entro il 10 dicembre 2016.

16. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14, con deliberazione della Giunta regionale e sulla base dei dati inviati anche in modo informale dal competente Ministero, per ciascun Comune:

a) è individuata la quota residuale di cui all'articolo 14, comma 13 bis, del decreto legge 201/2011, da assicurare al bilancio statale;

b) è individuata la quota di maggiore o minore gettito IMU 2015 da assicurare a favore del bilancio statale, regionale e comunale.

17. Il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015, è pari a 19.125.500 euro per il triennio 2016-1018, di cui 5.613.500 euro per l'anno 2016 e 6.756.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018.

18. Il fondo di cui al comma 17 è ripartito tra le Unioni territoriali intercomunali in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio montano dei Comuni facenti parte di Comunità montana prima della costituzione dell'Unione, calcolata al 31 dicembre 2013 secondo i dati forniti dall'UNCEM, al netto degli oneri necessari alla copertura della spesa del personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni sulla base delle intese sui piani di successione e subentro previste all'articolo 38 della legge regionale 26/2014.

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18 bis. Ai fini del riparto di cui al comma 18, le Unioni presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro il 15 settembre 2016, una dichiarazione attestante il costo annuo del personale transitato dalle Comunità montane, calcolato in base al trattamento economico spettante al 31 dicembre 2015. Le risorse sono assegnate d'ufficio entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di incapienza del fondo a soddisfare le esigenze di copertura della spesa del personale, l'assegnazione a ciascuna Unione è ridotta in misura proporzionale.

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19. Per la finalità prevista al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 19.125.500 euro, suddivisa in ragione di 5.613.500 euro per l'anno 2016, e 6.756.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

20. Alle Comunità montane, fino alla loro soppressione, è assegnato un fondo straordinario per l'anno 2016 di 1.082.500 euro da ripartire, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle stesse, ai sensi dell'articolo 10, commi 16, 22 e 26, della legge regionale 27/2014 e dell'articolo 10, comma 24, della legge regionale 20/2015.

21. Il fondo di cui al comma 20 è assegnato d'ufficio in unica soluzione entro il 15 febbraio 2016.

22. Per la finalità prevista al comma 20 è destinata la spesa di 1.082.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

23. All'Unione territoriale intercomunale Collinare è attribuito per l'anno 2016 un fondo straordinario di 60.000 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura proporzionale all'assegnazione attribuita al predetto Consorzio Comunità collinare del Friuli nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 10, comma 17, della legge regionale 27/2014.

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24. Per la finalità prevista al comma 23 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

25. Il fondo di cui al comma 23 è assegnato d'ufficio in unica soluzione entro il 30 settembre 2016.

(3)

26. Il fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015, pari a 110 milioni di euro per il triennio 2016-2018, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, è ripartito in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 10, commi 6, 20, 22, 26, della legge regionale 27/2014, e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 20/2015.

27. Per l'anno 2016 il 50 per cento delle risorse di cui al comma 26 è erogato in base alle risultanze dei piani di subentro che saranno predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 e delle relative intese in conformità al principio di cui all'articolo 1, comma 97, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nonché in base ai conguagli disposti in relazione a quanto previsto dal comma 32; il restante 50 per cento è erogato con le modalità di cui al comma 34.

28. Per la finalità prevista al comma 26 è destinata la spesa complessiva di 110 milioni di euro, suddivisa in ragione di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

29. Al fine di accantonare le risorse necessarie al trasferimento delle funzioni delle Province, previsto all'articolo 32 della legge regionale 26/2014, alla Regione e ai Comuni costituiti in Unione territoriale intercomunale con le modalità di cui al medesimo articolo 32, comma 4, è costituito per gli anni 2017 e 2018 un fondo straordinario di 37.455.852,62 euro, suddivisi in ragione di 18.727.926,31 euro per ciascuno degli anni 2017-2018, destinato a finanziare le medesime funzioni in capo all'Amministrazione regionale e alle Unioni territoriali intercomunali.

30. Il fondo di cui al comma 29 è ripartito alla luce delle risultanze dei piani di subentro che saranno predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014 e delle relative intese.

31. Per la finalità prevista al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 37.455.852,62 euro, suddivisa in ragione di 18.727.926,31 euro per ciascuno degli anni 2017-2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

32. Per l'anno 2016 le Province mantengono a loro carico l'onere del pagamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari riferiti a funzioni che nel corso del medesimo anno sono trasferite alla Regione o alle Unioni territoriali intercomunali e mantengono a loro favore i contributi connessi ad essi o alle opere per i quali sono stati stipulati.

(14)

32 bis. Le Province, verificati i presupposti per la liquidazione, sono autorizzate a provvedere al pagamento delle fatture pervenute ai rispettivi codici IPA di fatturazione elettronica, riferite a funzioni trasferite alla Regione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014 e dell'articolo 45 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), nonché ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), qualora emesse prima della data del subentro, oppure emesse successivamente dai soggetti cedenti/prestatori ai quali non sia stato comunicato, nelle dovute forme, il codice IPA di fatturazione elettronica della Regione.

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32 ter. Dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 32 bis si tiene conto, anche mediante compensazione, nell'ambito delle regolazioni contabili conseguenti al subentro nelle funzioni di cui al medesimo comma.

(16)

33. Per l'anno 2016 le risorse a favore dell'Amministrazione regionale e dei Comuni costituiti in Unione territoriale intercomunale sono rese disponibili a seguito delle risultanze dei piani di subentro e dei conguagli disposti ai sensi del comma 27, al fine di consentire le relative regolazioni contabili anche mediante compensazione.

34. Le risorse relative ai trasferimenti di cui ai commi 5, 8, 9 e 26, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 18/2015 e di cui all'articolo 10, comma 37, della legge regionale 27/2014, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

35. Il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, ammonta a 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni medesimi.

36. Gli enti interessati a ciascun percorso presentano domanda tramite il Comune più popoloso entro il 30 aprile di ogni anno, specificando le proposte di utilizzo delle risorse regionali in conformità alle previsioni dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 18/2015.

37. L'assegnazione è concessa ed erogata entro trenta giorni dalla deliberazione del riparto da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 18/2015.

38. Per la finalità prevista al comma 35 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

39. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, ammonta a 6 milioni di euro per il triennio 2016-2018, di cui 1 milione di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018 ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

40. Per la finalità prevista al comma 39 è destinata la spesa di 6 milioni di euro, in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2016, 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incentivare per gli anni 2016 e 2017, con un fondo di 9.800.000 euro per il biennio 2016 e 2017, di cui 5.400.000 euro per l'anno 2016 e 4.400.000 euro per l'anno 2017, le Unioni territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2015.

42. L'incentivo di cui al comma 41 è concesso ed erogato d'ufficio e in unica soluzione entro il 15 settembre di ciascun anno.

43. Per la finalità prevista al comma 41 è destinata la spesa di 9.800.000 euro, in ragione di 5.400.000 euro per l'anno 2016 e 4.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

44. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , ammonta a 5.640.000 euro per il triennio 2016-2018, di cui 640.000 euro per l'anno 2016 e 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

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45. Per l'anno 2016 il fondo di cui al comma 44 è destinato:

a) per 140.000 euro per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Province;

b) per 500.000 euro per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015.

(5)

46. La quota di cui al comma 45, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Province.

47. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.

48. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 45, lettera a), è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile 2016, e contiene:

a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;

b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;

c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;

d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio 2016 o che l'ente intende adottare entro l'anno 2016.

49. Il contributo di cui al comma 45, lettera a), è concesso entro il 31 maggio 2016. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

49 bis. La quota dello stanziamento di cui al comma 45, lettera a), non concessa entro il 31 maggio 2016 è concessa entro il 31 ottobre 2016 previa domanda, da presentare con le modalità previste al comma 48, entro il 30 settembre 2016. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

(6)

50. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo 2017 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.

51. Per la quota di cui al comma 45, lettera b), fino all'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, e all'articolo 4 della legge regionale 18/2015, continua a trovare applicazione quanto deliberato dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 14, commi da 17 a 20, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

52. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso e per il riparto e la gestione del fondo di cui al comma 44 in relazione alle risorse stanziate per gli anni 2017 e 2018.

53. Per la finalità prevista al comma 44 è destinata la spesa di 5.640.000 euro, in ragione di 640.000 euro per l'anno 2016 e 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

(7)

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali un fondo di 1.500.000 euro per il triennio 2016-2018, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per il concorso agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile e non ripetibili, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse o nel trimestre dell'anno precedente, non finanziabili con le normali risorse di bilancio e per i quali è necessario intervenire senza ritardo, come previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015.

(8)

55. L'assegnazione spettante a ciascun beneficiario non può essere superiore a 100.000 euro.

56. Con regolamento regionale sono definite le modalità di presentazione della domanda, i criteri di riparto del fondo e le modalità di concessione ed erogazione.

57. Per l'anno 2016 accedono al fondo di cui al comma 54 unicamente i Comuni.

58. I beneficiari rendicontano l'assegnazione ricevuta, a pena di revoca dell'intero finanziamento regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dell'assegnazione.

59. Per la finalità prevista al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

60. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 è pari a 36.400.000 euro per il triennio 2016-2018, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 e per 14.400.000 euro per il 2018.

61. Per l'anno 2016 il fondo di cui al comma 60 è destinato:

a) per la quota di 5.500.000 euro a favore dei Comuni;

b) per la quota di 5.500.000 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali.

(10)

62. La quota di cui al comma 61, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune rispetto alla superficie totale della regione, sulla base dei dati ISTAT;

b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun Comune rispetto al totale della superficie montana della regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;

c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della regione, sulla base dei dati ISTAT;

d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;

e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune, secondo i dati forniti dai Comuni entro il 15 febbraio 2016 e con le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali; beneficiano del riparto di questa quota esclusivamente i Comuni che trasmettono i dati nei modi e nei tempi previsti.

63. La quota di cui al comma 61, lettera b), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

a) per il 40 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale della regione, sulla base dei dati ISTAT;

b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto al totale della superficie montana della regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;

c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della regione, sulla base dei dati ISTAT;

d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT.

64. Le risorse di cui al comma 61 sono concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 30 settembre 2016. Entro due anni dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

(11)

65. Le quote del fondo di cui al comma 60 relative a ciascuno degli anni 2017 e 2018 sono ripartite secondo criteri definiti con regolamento tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015.

66. Per la finalità prevista al comma 60 è destinata la spesa complessiva di 36.400.000 euro, in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 e per 14.400.000 euro per il 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

67. Per l'anno 2016 è istituito un fondo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2015, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 16, finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2015, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito.

68. Il fondo di cui al comma 67 è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2016 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.

69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 67, previste in 751.548,21 euro, affluiscono al Titolo n. 3 e alla Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 1, comma 9.

(17)

70. Per la finalità di cui al comma 67 è destinata per l'anno 2016 la spesa di 751.548,21 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

(18)

71. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta municipale propria e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2016 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza con le seguenti modalità:

a) una prima quota, di importo non inferiore al 50 per cento della quota di maggiore gettito individuata con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 16, lettera b), dedotti gli importi provvisori del minor gettito IMU e Tasi conseguente alle esenzioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), resi disponibili dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e trasmesse a cura dell'ANCI Friuli Venezia Giulia alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, determinata in via provvisoria con deliberazione della Giunta regionale, a valere, nell'ordine e dopo il recupero previsto dai commi 13 e 14, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 5;

b) la quota definitiva, dedotto il recupero effettuato ai sensi della lettera a), a valere, nell'ordine, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 8.

(9)(19)

72. In caso di incapienza delle quote del fondo spettante ai sensi del comma 5, per il recupero della quota di cui al comma 71, lettera a), e del comma 8, per il recupero della quota di cui al comma 71, lettera b), la parte residua è versata direttamente dal Comune alla Regione, rispettivamente, entro il 10 dicembre 2016 ed entro il 10 dicembre 2017.

73. Nell'anno 2016, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e del bilancio regionale ai sensi del comma 71 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.

74. In relazione alle disposizioni di cui al comma 71, con deliberazioni della Giunta regionale, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione regionale o dei dati inviati, anche in modo informale, dal competente Ministero, sono individuate le quote provvisorie e definitive di maggiore e minore gettito IMU 2016 di ciascun Comune da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.

75. Qualora sia pervenuta all'Amministrazione regionale tempestiva adesione al Programma di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 18/2015, presso ufficio diverso da quello cui è demandata l'istruttoria e non sia stata tenuta in considerazione nel riparto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2349/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 2016, a disporre la conversione del contributo ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 18/2015. Il contributo di cui al periodo che precede è pagato attraverso il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

76. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata, per l'anno 2016, rispettivamente la spesa di 150.000 euro a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport) e sul Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2, e di 862.200 euro a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 - con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella E di cui all'articolo 5, comma 52, e alla Tabella C di cui all'articolo 3, comma 35.

77. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella G.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016

Parole sostituite al comma 23 da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016

Parole sostituite al comma 25 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016

Parole sostituite al comma 44 da art. 9, comma 11, L. R. 14/2016

Parole sostituite alla lettera a) del comma 45 da art. 9, comma 12, L. R. 14/2016

Comma 49 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 53 da art. 9, comma 14, L. R. 14/2016

Parole aggiunte al comma 54 da art. 9, comma 15, L. R. 14/2016

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 71 da art. 9, comma 16, L. R. 14/2016

10  Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 40, L. R. 14/2016

11  Parole sostituite al comma 64 da art. 9, comma 41, L. R. 14/2016

12  Comma 18 sostituito da art. 9, comma 49, L. R. 14/2016

13  Comma 18 bis aggiunto da art. 9, comma 50, L. R. 14/2016

14  Parole aggiunte al comma 32 da art. 9, comma 53, L. R. 14/2016

15  Comma 32 bis aggiunto da art. 9, comma 54, L. R. 14/2016

16  Comma 32 ter aggiunto da art. 9, comma 54, L. R. 14/2016

17  Parole sostituite al comma 69 da art. 1, comma 16, L. R. 16/2016

18  Parole sostituite al comma 70 da art. 1, comma 16, L. R. 16/2016

19  Integrata la disciplina della lettera b) del comma 71 da art. 1, comma 54, L. R. 16/2016

20  Parole aggiunte al comma 32 bis da art. 10, comma 31, L. R. 31/2017