Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2016.
Art. 3
 (Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)
1.
Il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è sostituito dal seguente:
<<11. Nell'ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia e per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera x), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi della Regione e di enti pubblici di ricerca, mediante la stipula, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse.>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 11, della legge regionale 23/2013, come sostituito dal comma 1 è destinata la spesa di 195.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.
3. La Regione sostiene la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, cofinanziate per 298.500 euro con le risorse statali di cui all'articolo 8, commi 9 e 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), secondo quanto disposto dall'avviso pubblico emanato in data 12 maggio 2015 dalle competenti Direzioni generali, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, alle piccole e medie imprese aventi sede sul territorio regionale, che non siano assoggettate agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, eseguite in applicazione dei criteri di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 102/2014 o per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.
5. Entro novanta giorni dalla stipula della convenzione tra la Regione e il Ministero dello sviluppo economico prevista dall'articolo 5, comma 2, dell'avviso pubblico di cui al comma 3, la Giunta regionale approva il bando per la selezione delle imprese beneficiarie, nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 4, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata alle Camere di commercio. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio, che le valutano con le modalità del procedimento a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.
7. I finanziamenti di cui al comma 4 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili ai sensi del dal bando di cui al comma 5, fino a un massimo di 5.000 euro al netto dell'IVA, per la realizzazione delle diagnosi energetiche e fino ad un massimo di 10.000 euro al netto dell'IVA, per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.
8. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.
11. Dato atto che nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 16 dicembre 2005 tra Regione, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Comune di Tarvisio e Provincia di Udine, diretto alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza di emergenza (MISE) del comprensorio minerario di Cave del Predil, e del successivo atto aggiuntivo di data 31 gennaio 2011, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è in corso di completamento la Fase 1 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, si autorizza la Fase 2 del Progetto generale relativa agli interventi di copertura impermeabile dei sedimenti nei bacini 1 e 2, dei canali di sgrondo delle acque meteoriche provenienti dal versante del Monte Re e di adeguamento dei cunettoni di drenaggio dei canaloni Andrea e Barrecklann.
12. Al fine esclusivo di garantire l'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, la gestione commissariale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è prorogata fino al 31 dicembre 2025 e, comunque, non oltre la conclusione degli interventi previsti nella Fase 2 del Progetto generale. Per il medesimo periodo è prorogata la figura del Commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil.
13. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dal comma 11 e sino alla data di cui al comma 12 è prorogata la gestione fuori bilancio e l'amministrazione autonoma del fondo denominato <<Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil>>.
14. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Amministrazione del fondo di cui al comma 13, con effetto dall'1 gennaio 2016, per il tramite della struttura competente per materia che provvede a tutti gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1999, n. 0250/Pres., e dalle altre disposizioni in materia.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa complessiva di 4.300.000 euro, suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1.300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.
25. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 1.620.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella C di cui al comma 35.
27. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 6 quater, della legge regionale 3/2014, come inserito dal comma 26, è destinata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) e sul Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella C di cui al comma 35.
28. Al fine di riconoscere il maggiore onere sostenuto dagli utenti del GPL del Comune di Andreis l'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo in misura pari a 0,93 euro per metro cubo di combustibile, erogato da Eni Spa, ai soli beneficiari del Comune, già inseriti nella graduatoria, approvata con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 25 novembre 2015, n. 1472.
29. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 35.
31. Il Comune beneficiario presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella C di cui al comma 35.
33.
L'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. In caso di omessa o ritardata presentazione della domanda di iscrizione delle superfici vitate di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata da iscrivere allo schedario.
2. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) 1308/2013 i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.
4. La sanzione di cui al comma 3 si applica anche ai produttori che non rispettano l'impegno di estirpo di una superficie vitata assunto con la presentazione della domanda di autorizzazione al reimpianto anticipato.
6. Il produttore che non procede alle comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 3, entro novanta giorni dai termini ivi stabiliti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 60 euro per ogni 1.000 metri quadrati di superficie interessata dalle operazioni per ciascuna campagna vitivinicola, o sua parte, successiva a quella in cui sono state realizzate le operazioni medesime.
7. Il produttore che non procede alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3 bis, è soggetto alla sanzione di 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione della superficie vitata estirpata.>>.

34. Le entrate derivanti dall'articolo 11 della legge regionale 20/2007, come sostituito dal comma 33, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) e alla Tipologia n. 2 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti).
35. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 58, comma 1, L. R. 4/2016
2 Comma 16 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
3 Comma 17 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
4 Comma 18 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
5 Comma 19 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
6 Comma 20 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
7 Comma 21 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
8 Comma 22 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
9 Comma 23 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
10 Comma 24 abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
11 Parole soppresse al comma 9 da art. 4, comma 26, L. R. 14/2016
12 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2017
13 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 6/2017
14 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 6/2017
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 2, comma 3, L. R. 6/2017
16 Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 16, L. R. 31/2017
17 Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 17, L. R. 31/2017
18 Parole sostituite al comma 16 da art. 4, comma 4, L. R. 14/2018
19 Parole sostituite al comma 12 da art. 13, comma 5, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 7, L. R. 13/2021
21 Parole sostituite al comma 12 da art. 4, comma 8, L. R. 14/2023