Legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018.
Art. 2
 (Ambiente, territorio, edilizia, mobilità e trasporti)
1. Le Province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali), anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'anno 2015.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Pordenone, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), con decreto 15 maggio 2006, n. ALP.4/872-PN/EP/1064, per interventi di recupero urbanistico ed edilizio aventi a oggetto la realizzazione del parcheggio di via Vallona, anche per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Comune di Pordenone presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di edilizia corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, di un quadro economico e di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
4. Il Servizio edilizia della competente Direzione centrale, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
5. Resta confermato che, in nome e per conto degli utenti, le ATER provvedono obbligatoriamente ad acquisire nelle forme di legge beni e forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e dei servizi comuni degli stabili, con addebito a rimborso di quote in acconto e a saldo a seguito di obbligatoria rendicontazione ai beneficiari, a meno che i medesimi utenti non scelgano di provvedere in via diretta alla gestione di tutti o parte dei servizi comuni.
9. Alla legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:
10.
L'articolo 3 bis della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile), è abrogato.

11. La titolarità del servizio di distribuzione del gas naturale istituito con il contratto di concessione 23 novembre 1993, rep. reg. n. 6151, nei Comuni di Ovaro, Comeglians, Ravascletto, Cercivento, Sutrio, Paluzza, San Leonardo, Pulfero, nonché la proprietà degli impianti di distribuzione di competenza della Regione, rimangono in capo alla Regione.
12.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono inseriti i seguenti:

14. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 13, lettera c), si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive assentite ai Consorzi di bonifica in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Il disposto di cui all'articolo 17, comma 2 quater, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 15, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
17.
Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è abrogato.

19. All'articolo 40 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:
20. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche:
26. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 16, della legge regionale 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, con decreto 24 novembre 2014, n. PMT/5038, per lavori di manutenzione della viabilità comunale con interventi per il superamento delle barriere architettoniche e interventi di risparmio energetico.
27. A parziale modifica dell'articolo 4, comma 19, della legge regionale 27/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare le annualità successive all'anno 2015 del contributo concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005, con decreto 14 novembre 2012, n. PMT/5168, modificato dal decreto 20 maggio 2013, n. PMT/2895, per lavori di manutenzione, asfaltatura e messa in sicurezza di Piazza Vittorio Emanuele II - secondo lotto.
28. Per le finalità di cui ai commi 26 e 27 il Comune di Cavasso Nuovo presenta al Servizio edilizia, dandone informazione al Servizio edilizia scolastica e universitaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta a ottenere la conferma delle annualità dei contributi di cui ai commi 26 e 27 successive all'anno 2015, corredata di una relazione descrittiva delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
29. Il Servizio edilizia adotta i provvedimenti di conferma delle annualità di contributo successive al 2015 per un importo complessivo non superiore alla spesa prevista dai rispettivi quadri economici, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
32. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Meduno per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana a Meduno e Navarons con decreto 22 ottobre 2012, n. PMT/SEDIL/UD/4835/ERCM-366, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, anche per l'acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" nella frazione di Navarons da destinare a museo, compreso l'acquisto dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 32 da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2 Parole aggiunte al comma 33 da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
3 Parole aggiunte al comma 34 da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
4 Comma 8 abrogato da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 25, L.R. 14/2012.
5 Comma 21 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016
6 Comma 22 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016
7 Comma 23 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016
8 Comma 24 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016
9 Comma 25 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 14/2016