Legge regionale 09 dicembre 2015, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).
Art. 15
1.
L'articolo 23 della legge regionale 8/2003 č sostituito dal seguente:
<<Art. 23
 (Tutela dei praticanti)
2. I gestori di attivitą sportive nelle strutture di cui al comma 1, comunicano al Comune, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietą, il nominativo e i titoli previsti dal comma 1 del professionista che assume l'incarico di direttore tecnico.
4. Il direttore tecnico č tenuto a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento in materia di antidoping.
5. Gli enti locali, qualora siano promotori di iniziative di attivitą motorie o sportive, a tutela della salute dei cittadini, sono tenuti ad avvalersi dei soggetti in possesso dei titoli professionali di cui al comma 1.
8. Il Comune revoca l'autorizzazione all'esercizio delle attivitą sportive nelle strutture di cui al comma 1, nel caso in cui i gestori dell'attivitą siano riconosciuti penalmente responsabili di commercio o di detenzione di farmaci o sostanze il cui impiego sia considerato doping ai sensi della normativa vigente.>>.