Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.
Art. 8
1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Parole soppresse alla lettera g) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016