Art. 8
(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)
1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
2.
Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del
decreto legislativo 118/2011;
f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;
3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal
decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Parole soppresse alla lettera g) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016