Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 2
1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO II
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 3
1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all'articolo 7 della legge regionale 21/2007, riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 6
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio da approvarsi entro il 31 luglio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al quadro complessivo delle entrate e delle spese del bilancio.
2. Nelle more del recepimento, con norme di attuazione statutaria, dei principi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), per l'esercizio 2016, la legge di assestamento di bilancio, una volta effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011, iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione ai sensi dell'articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO III
Art. 8
1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Parole soppresse alla lettera g) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
TITOLO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Art. 14
 (Gestione degli ordini di accredito al 31 dicembre 2015)
1.
L'articolo 52 bis della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

4.
Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

Art. 17
 (Misure urgenti in campo economico e in materia di edilizia)
8.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);
b) i commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
Note:
1 Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 14/2016
2 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 18/2015.
Art. 19
 (Finanziamento del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC))
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e in base ai dati rilevati al 15 novembre 2015 con il sistema di monitoraggio delle risorse FSC, dispone l'allocazione delle risorse di cui al comma 1, lettera b).
3. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che si rendono disponibili per effetto di quanto disposto dal comma 1 sono destinate dall'Amministrazione regionale alla realizzazione di ulteriori interventi nell'ambito del PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 a seguito di riprogrammazione come illustrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 23 ottobre 2015.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9618 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per la realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali>>.
5. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9619 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese a sostegno degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia " nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali>>.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.2.2.1166 e dal capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 21
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), relative alla messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, trovano applicazione anche nei casi in cui, per ragioni organizzative, gli immobili siano individuati, d'intesa tra gli enti interessati, in data successiva all'1 luglio 2015.
Art. 22
 (Assegnazione a favore del Comune di Valvasone Arzene della prima annualità del finanziamento di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 20 (Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis
 (Assegnazione del fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione)
1. Il comune di Valvasone Arzene beneficia del trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. La prima annualità spettante per l'anno 2015, pari a 300.000 euro, è assicurata a valere sul fondo di cui all'articolo 66, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), e assegnata entro il 30 novembre 2015, con riferimento all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.>>.

Art. 23
2.
Per le finalità di cui all'articolo 33, comma 5, della legge regionale 3/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Rimborso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per l'attività di gestione dei contributi relativi all'Area di crisi complessa di Trieste".

3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 24
 (Finanziamento alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per la viabilità locale)
1. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1117 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.2.1.1158 e dal capitolo 1057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 26
 (Contributo al Comune di Arta Terme)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 80.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale, nonché a copertura degli oneri, anche già sostenuti, per interventi di adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi e per l'adeguamento strutture e impianti del complesso termale alle normative vigenti".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 27
 (Conferma di contributi al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno per la rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali, ed erogati a inizio lavori, intendendosi per tale, in via di interpretazione autentica, lo svolgimento di attività prodromiche all'acquisizione di aree, finalizzata alla rinaturalizzazione medesima, anche mediante procedure espropriative.
2. I contributi erogati sono ridotti in misura proporzionale rispetto alla mancata realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle aree di cui al comma 1.
Art. 28
 (Eventi per il quarantennale del terremoto del 1976)
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 26, lettera a), L. R. 33/2015
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 26, lettera b), L. R. 33/2015
TITOLO III
 ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I
 DISPOSIZIONI PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Art. 33
2. Il Programma preliminare degli investimenti si articola nelle due seguenti sezioni:
a) il Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impiantistico, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione:
1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori inferiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni, di seguito Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione e dall'indicazione del costo complessivo stimato e del criterio di stima; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee, accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;
2) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale:
2.1) se inferiore a 1 milione di euro, accompagnati da una relazione redatta dal RUP contenente una descrizione di inquadramento dell'intervento in ordine all'attività svolta all'interno delle aree, dall'indicazione del costo complessivo stimato e da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR;
2.2) se pari o superiore a 1 milione di euro previa approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ai sensi del Codice dei contratti pubblici, accompagnato da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR e acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) di cui al comma 14;
3) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che non modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che non prevedono al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato;
b) il Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisti di beni mobili e tecnologici:
1) di singolo importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
2) di singolo importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici e inferiore a 1 milione di euro, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
3) di singolo importo pari o superiore a 1 milione di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato per l'acquisizione e dalla valutazione economica sull'intero ciclo di vita; se relativi a sostituzione di tecnologie biomedicali già esistenti nello stesso presidio, anche dalla relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR; se relativi all'acquisizione di nuove tecnologie biomedicali o all'incremento di tecnologie biomedicali già esistenti, anche da una valutazione di Health Technology Assessment (HTA) comprensiva di un'analisi dei dati di utilizzo della tecnologia estesa all'intero SSR;
4) la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire un elenco di beni, anche di singolo importo inferiore a 1 milione di euro, ai quali è applicata la procedura di cui al punto 3).
3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2 è indicato il cronoprogramma previsionale di spesa sul triennio e sulle eventuali annualità successive.
4. Gli interventi di investimento che prevedono l'acquisizione di immobili, formule di partenariato pubblico privato o altre formule di finanziamento non interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2, lettera a) , previa autorizzazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale può fornire agli enti del SSR indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Programma di cui al comma 2.
6. Il Programma preliminare degli investimenti di ciascun ente del SSR è adottato dall'ente medesimo in via preliminare e tramesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 14, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 19.
7. Il Programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente del SSR previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 19.
8. Il Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2 è aggiornato anche parzialmente per singoli interventi nel corso dell'annualità di riferimento e secondo le disposizioni del presente articolo.
9. Nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, sono inseriti gli investimenti per i quali è disponibile l'intera copertura finanziaria necessaria alla loro realizzazione.
10. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici di cui al comma 7 e gli interventi emergenti nel corso dell'anno di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
11. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici di cui al comma 7 e gli interventi emergenti nel corso dell'anno di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
12. Nell'ambito del piano attuativo di cui all'articolo 41, l'ente del SSR elenca separatamente gli immobili presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici per i quali è prevista l'acquisizione, con indicazione delle fonti di finanziamento disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
13. La Giunta regionale stabilisce la quota in conto capitale, da ripartire tra gli enti del SSR in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile di ciascuno, finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui al comma 9 ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a 100.000 euro; tale limite non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza. Tale quota è non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l'anno.
14. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione sanitaria degli interventi di investimento sul patrimonio del SSR e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute, un organismo denominato Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
16. I componenti del NVISS possono essere sostituiti da un loro delegato.
17. Il NVISS, tramite convocazione del Presidente, può avvalersi del supporto di componenti esterni, appartenenti all'Amministrazione regionale e/o agli enti del SSR, in ordine allo specifico livello di competenza richiesto per l'esame di particolari interventi. Il supporto dei componenti esterni è a titolo gratuito.
18. La Direzione centrale competente in materia di salute svolge funzioni di carattere istruttorio, nonché i compiti di segreteria a supporto dell'attività del NVISS.
19. Sono sottoposti al parere del NVISS i Programmi preliminari degli investimenti adottati in via preliminare ai sensi del comma 6.
21. Tutti gli interventi di cui al comma 20 che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale devono essere corredati da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR.
23. In caso di prescrizioni del NVISS nel parere sul PFTE, copia del progetto esecutivo è trasmessa al NVISS prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.
24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.
25. Ulteriori indirizzi sulla programmazione degli investimenti possono essere stabiliti annualmente nelle linee annuali per la gestione degli enti del SSR.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 28, L. R. 34/2015
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
4 Parole sostituite al numero 3) della lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 8 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 24/2016
6 Parole soppresse alla lettera b) del comma 8 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
7 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 8 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
8 Comma 9 abrogato da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 24/2016
9 Parole sostituite al comma 10 da art. 9, comma 1, lettera f), L. R. 24/2016
10 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 24/2016
11 Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 1, lettera h), L. R. 24/2016
12 Integrata la disciplina del numero 3) della lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 22/2019
13 Articolo sostituito da art. 8, comma 8, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO II
 DISPOSIZIONI CONTABILI PER IL SETTORE SANITARIO
Art. 36
2. Il patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale è costituito da tutti i beni ad essi appartenenti classificati in indisponibili e disponibili.
3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni, mobili e immobili, usati per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti del Servizio sanitario regionale, e da quelli classificati indisponibili dalla normativa vigente.
4. Il bene indisponibile non può essere alienato né può, anche parzialmente, essere posto a garanzia di un mutuo o altra forma di indebitamento.
5. Il bene indisponibile può essere usato da altri enti pubblici o privati, per scopi compatibili con la destinazione sanitaria.
8. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili a destinazione sanitaria sono assoggettati a previa autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Parole aggiunte al comma 7 da art. 9, comma 71, L. R. 13/2019
Art. 37
11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11 quater.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Comma 12 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 14/2016
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 31/2017
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 31/2017
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 8, lettera c), L. R. 31/2017
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera d), L. R. 31/2017
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 9, comma 8, lettera e), L. R. 31/2017
8 Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 8, lettera f), L. R. 31/2017
9 Comma 10 bis aggiunto da art. 9, comma 8, lettera g), L. R. 31/2017
10 Comma 11 bis aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
11 Comma 11 ter aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
12 Comma 11 quater aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
13 Comma 11 quinquies aggiunto da art. 9, comma 8, L. R. 25/2018
14 Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17 Comma 4 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
19 Comma 6 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
20 Comma 7 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21 Comma 8 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
22 Comma 9 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
23 Comma 10 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
24 Comma 11 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
25 Comma 10 bis abrogato da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , a seguito della sostituzione dell'art. 37, commi da 3 a 11, L.R. 26/2015, con effetto dall'1/1/2024.
26 Comma 12 abrogato da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
27 Comma 12 bis sostituito da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 39
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 118/2011, la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO III
 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CAPO IV
 IL SISTEMA DI CONTROLLO
Art. 44
2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale valuta, con periodicità almeno trimestrale l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
3. Il Direttore generale approva e trasmette con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute i report trimestrali rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre.
4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute utilizza i rendiconti di cui al comma 3 al fine del progressivo controllo sull'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale rispetto al piano attuativo di cui all'articolo 32 e produce trimestralmente alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità un rapporto complessivo del Servizio sanitario regionale, anche in relazione agli investimenti.
5. La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi per l'anno in corso, il primo, il secondo e il terzo rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.
Note:
1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 8, comma 12, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 8, comma 13, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 22/2019
CAPO V
 ABROGAZIONI
Art. 47
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 2 a 10, l'articolo 15, l'articolo 19, gli articoli da 21 a 27, gli articoli da 30 a 37, gli articoli 47 e 48, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
b) l'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).