Legge regionale 16 ottobre 2015 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 19/2009)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 51 della legge regionale 19/2009 dopo le parole <<pari a 258 euro.>> sono inserite le seguenti: <<La medesima sanzione si applica anche nei casi di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).>> e le parole <<Tale sanzione>> sono sostituite delle seguenti: <<La sanzione>>.