Legge regionale 16 ottobre 2015 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.

Art. 5

(Adempimenti)

1. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dagli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 19/2009, il committente o altro soggetto legittimato:

a) all'atto di inoltro dell'istanza del titolo autorizzativo o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, trasmette all'amministrazione concedente la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

b) a conclusione dei lavori acquisisce la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e), f) e g);

c) al momento del deposito in Comune della comunicazione di fine lavori allega la documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

2. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettera n), e dall’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché negli interventi relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), e invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.

(1)(2)

3. L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.

4. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 44/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 51, lettera b), L. R. 13/2023