Legge regionale 16 ottobre 2015 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge non si applica agli interventi per i quali siano già state depositate presso le sedi competenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, le relative richieste, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni ai sensi della normativa vigente.