Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.
Art. 8
 (Attivitą di formazione e informazione)
1. La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, attingendo agli specifici fondi di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008, promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.