Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.
Art. 5
 (Adempimenti)
2. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettera n), e dall’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché negli interventi relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), e invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.
3. L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.
4. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 44/2017
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 51, lettera b), L. R. 13/2023