Art. 4
(Criteri generali)
1. Nell'elaborazione dei progetti e nella realizzazione dei lavori di cui all'articolo 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui all'allegato A.
2. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.