Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.
Art. 3
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), a quelli disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettera n), e dall’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 44/2017
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 51, lettera a), L. R. 13/2023