Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall’alto.
Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), definisce misure preventive e protettive da prevedere nella progettazione e da adottare nella realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 al fine di garantire il transito, l'accesso e l'esecuzione dei lavori sulla copertura, incluse la manutenzione, la verifica, la riparazione e l'installazione di impianti in condizioni di sicurezza.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) copertura: la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;
b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;
c) punto di accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il transito in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;
d) elaborato tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;
e) dispositivo di ancoraggio: l'elemento o la serie di elementi o componenti contenenti uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
f) ancoraggio strutturale: l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale;
g) linea di ancoraggio: la linea flessibile tra ancoraggi strutturali, ai sensi delle norme tecniche vigenti, a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale;
h) gancio di sicurezza da tetto: l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti;
i) dispositivo di protezione collettiva permanente: dispositivi e ausili di carattere collettivo in dotazione fissa all'opera, ad esempio: linee di ancoraggio, ancoraggi strutturali, ganci di sicurezza da tetto, parapetti permanenti, reti di protezione;
j) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto: dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio sicuro in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza la caduta dall'alto;
k) rischio di caduta dall'alto: ogni situazione che espone il lavoratore al pericolo di cadere da un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile;
l) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
o) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione.
Art. 3
 (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi edilizi, ove sussistano rischi di caduta dall'alto, svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici, di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), a quelli disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettera n), e dall’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 44/2017
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 51, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 5
 (Adempimenti)
2. Ove sussistano rischi di caduta dall'alto, negli interventi disciplinati dall’articolo 16, comma 1, lettera n), e dall’articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché negli interventi relativi all’installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili, il committente o altro soggetto legittimato acquisisce la documentazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), e invia alla competente amministrazione comunale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti.
3. L'elaborato tecnico della copertura unitamente al fascicolo dell'opera, ove previsto, è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima. A tale adempimento provvede il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione del medesimo. Esso è inoltre aggiornato in occasione di successive modifiche al sistema anticaduta e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile.
4. Il proprietario dell'immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l'immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all'elaborato tecnico della copertura.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 44/2017
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 51, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 6
 (Elaborato tecnico della copertura)
1. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie previste dall'articolo 5, è costituito dai seguenti elementi:
a) relazione tecnica di progetto in cui sono indicate le caratteristiche della copertura, l'ubicazione dei percorsi, degli accessi e delle misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, per il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura; la scelta dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall'alto deve tenere in considerazione, tra l'altro, le modalità operative di svolgimento dei lavori, nonché la tipologia dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare;
b) planimetria, in scala adeguata, della copertura con particolare evidenza del percorso, del punto di accesso e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti;
c) documentazione attestante l'idoneità della struttura alle sollecitazioni provenienti dal dispositivo di ancoraggio;
d) certificazione del fabbricante di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, secondo le norme tecniche vigenti;
e) dichiarazione dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali ancoraggi strutturali, dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere a), b) e c);
f) manuale d'uso e manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati;
g) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.
Art. 8
 (Attività di formazione e informazione)
1. La Regione, tramite i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l'assistenza sanitaria, attingendo agli specifici fondi di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 81/2008, promuove iniziative volte a sostenere la formazione, l'informazione e la cultura della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con il coinvolgimento degli enti preposti e degli organismi paritetici.