Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.

2 bis. Fermo restando il disposto del comma 2, allo scopo di assicurare il celere e imparziale svolgimento, nell'anno 2017, dei procedimenti finalizzati alla costituzione dei sistemi bibliotecari e al riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, in via di prima attuazione si prescinde dal parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2.

(2)

3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli Venezia Giulia), come modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'articolo 51, nonché al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.

5 bis. Gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4, e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

(1)(3)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 2/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 17/2016

Parole soppresse al comma 5 bis da art. 19, comma 1, L. R. 19/2021

Art. 49

(Abrogazioni di norme in materia di beni culturali)

1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);

b) capo II della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);

c) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);

d) legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);

e) articoli 47 e 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

f) legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);

g) articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

h) articolo 34, commi da 9 a 12, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);

i) articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);

j) articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

k) articoli 1 e 3 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali);

l) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);

m) articolo 5, comma 72, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

n) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);

o) legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale);

p) articolo 6, comma 14, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

q) articolo 6, commi 24 e 25, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

r) articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

s) articolo 5, comma 150, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

t) articolo 5, commi 38, 40, 41 e da 44 a 46, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

u) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);

v) articolo 6, commi 23, 24 e 25, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

w) articolo 5, comma 15, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);

x) articolo 4, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

y) articolo 6, comma 20, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);

z) articolo 7, commi da 39 a 43 e commi 46 e 47, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

aa) articolo 6, comma 26, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

bb) articolo 6, comma 5, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

cc) articolo 6, comma 191, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);

dd) articoli da 288 a 298 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

ee) articolo 6, comma 113, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

ff) articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà);

gg) articolo 6, commi 1 e 57, e articolo 11, commi 7 e 8, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).

(1)(2)(3)(4)

Note:

A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. a) del presente articolo, gli artt. 22, commi primo e terzo e 23 della L.R. 60/1976 rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 1, della medesima L.R. 2/2016.

A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. u) del presente articolo, gli artt. 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14, e 17, comma 2, della L.R. 25/2006, rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 2, della medesima L.R. 2/2016.

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016

Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016

Art. 50

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi a PromoTurismoFVG per la promozione del Sistema museale regionale".

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi per il sostegno dei programmi di attività dei musei e delle reti museali di rilevanza regionale".

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 520.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per progetti d'investimento di musei e reti museali".

5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 13, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di progetti d'investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali".

6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 14, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi d'investimento sul patrimonio dell'archeologia industriale".

7. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi agli enti di promozione turistico-culturale per la valorizzazione del patrimonio di architettura industriale e architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia".

8. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 6063 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Concorso nelle spese per il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete".

9. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Interventi a favore dei siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia".

10. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 497.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente ai sistemi bibliotecari".

11. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 26, comma 1, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6071 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui ai sistemi bibliotecari per spese di investimento".

12. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di natura corrente, è autorizzata la spesa di 117.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui di parte corrente alle biblioteche d'interesse regionale".

13. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 30, comma 3, relativamente alle spese di parte capitale, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6083 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamenti annui alle biblioteche d'interesse regionale per spese di investimento".

14. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 28.000 euro, suddivisa in ragione di 14.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Spese per il prestito interbibliotecario fra i soggetti della rete bibliotecaria regionale".

15. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 32, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

16. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 33, comma 2, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Finanziamento all'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia per lo sviluppo della biblioteca e per le attività istituzionali".

17. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 34 è autorizzata la spesa di 17.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2017, con la denominazione "Contributi annui ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale per l'attività di implementazione e accrescimento del Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale".

18. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 6078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio".

19. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 36 è autorizzata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2016 e di 200.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6079 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione Accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche per ristrutturazione, recupero e restauro di edifici a uso di biblioteche".

20. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6080 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi storici".

21. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 37, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 10.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6081 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, a decorrere dall'anno 2016, con la denominazione "Contributi per la valorizzazione di archivi di enti ecclesiastici".

22. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 della legge regionale 16/2014, come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 euro, suddivisa in ragione di 500 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 22 per complessivi 4.277.000 euro, suddivisi in ragione di 855.500 euro per l'anno 2016 e di 3.421.500 euro per l'anno 2017, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBICAPITOLO20162017TOTALE
5.3.1.5055544311.00011.00022.000
5.3.1.5053518720.00020.00040.000
5.3.1.505452160600.000600.000
5.3.2.50535997100.000100.000200.000
5.3.1.5054525114.000650.000664.000
5.3.1.5053517230.00030.00060.000
5.3.1.5055637130.00030.00060.000
5.4.1.50465573300.000300.000600.000
8.3.1.50654409350.000300.000650.000
5.2.1.504853400300.000300.000
5.2.1.504862510580.000580.000
5.2.1.505162550200.000200.000
5.5.1.506040420300.000300.000
10.1.1.11617445005001.000
855.5003.421.5004.277.000

Art. 51

(Produzione di effetti)

1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2016.