Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 45

(Cumulo di contributi e rendicontazione delle spese)

1. I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.

3. Con riferimento ai contributi previsti nel settore bibliotecario dall'articolo 26, dall'articolo 30, comma 3, dall'articolo 33, comma 2, e dall'articolo 34, sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.