Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 25

(Costituzione dei sistemi bibliotecari)

1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, provvede a:

a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;

b) definire gli standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b);

c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari.

2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione.

4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale.