Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 19

(Condizioni generali di ammissibilità e modalità attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)

1. Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo 42/2004 , l’erogazione del contributo è subordinata all’acquisizione di tale autorizzazione.

(2)

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Parole soppresse al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 8/2022 . Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022.