Legge regionale 25 settembre 2015 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.

Art. 13

(Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali)

1. La Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio.

2. La Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei seguenti beni culturali:

a) beni del patrimonio archeologico;

b) beni dell'architettura fortificata;

c) beni di archeologia industriale;

d) dimore e giardini storici;

e) edifici di pregio artistico e architettonico;

f) beni culturali mobili.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi, che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei beni oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonchè i termini dei relativi procedimenti.

(2)(6)(7)

5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

(1)(3)(4)(5)

Note:

Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, lettera b), L. R. 34/2015

Parole aggiunte al comma 4 da art. 24, comma 1, L. R. 2/2016

Con riferimento al c. 5 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

Comma 5 interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 17/2016

Comma 5 sostituito da art. 6, comma 23, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole soppresse al comma 4 da art. 16, comma 1, L. R. 19/2021

Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.