Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
CAPO III
 BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Art. 21
 (Disposizioni generali)
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008.
3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.
Note:
1 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 23
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 40, lettera a), L. R. 14/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera g), L. R. 12/2017
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 12/2017
4 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 8, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
5 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 9, L. R. 28/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
6 Comma 5 abrogato da art. 16, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 25
 (Costituzione dei sistemi bibliotecari)
2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo con le disposizioni di cui all'articolo 23, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione.
4. Il sistema è costituito con decorrenza dalla data in cui si completa la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti degli enti gestori di tutte le biblioteche interessate, della convenzione conforme al testo autorizzato dalla Giunta regionale.
Art. 28
 (Compiti e servizi della biblioteca pubblica di ente locale)
2. La biblioteca pubblica di ente locale realizza al suo interno anche una sezione dedicata a temi d'interesse locale e una sezione per i ragazzi.
3. Il servizio base di consultazione e prestito è gratuito per l'utente. I servizi aggiuntivi a quello di base, come fotocopie e bibliografie fornite su supporti che rimangono in possesso dell'utente, possono essere a pagamento.
4. La biblioteca pubblica di ente locale garantisce la fruizione di materiali che si trovano in altra biblioteca attraverso il servizio di prestito interbibliotecario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera f).
5. La biblioteca pubblica di ente locale fornisce l'accesso libero e gratuito a internet con le sole limitazioni disposte dalla normativa vigente e da propri regolamenti e può, altresì, fornire agli utenti, nei limiti derivanti dalle proprie risorse, la consultazione in rete di fonti di informazione che non siano liberamente accessibili.
6. La biblioteca pubblica di ente locale svolge con continuità i propri servizi adottando un congruo orario di apertura al pubblico, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e tenendo conto del servizio interno. Qualora la biblioteca pubblica di ente locale faccia parte di un sistema bibliotecario, i suoi orari di apertura al pubblico sono coordinati con quelli delle altre biblioteche aderenti al sistema stesso.
Note:
1 Con riferimento al c. 1, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 30
 (Biblioteche d'interesse regionale)
4. Nell'ambito dell'attività di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 40, lettera c), L. R. 14/2016
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2020
Art. 30 bis
2. Tutte le modifiche dell'assetto dei Sistemi bibliotecari e delle biblioteche d'interesse regionale sono previamente comunicate al Servizio competente in materia di beni culturali.
4. Sulle risultanze dell'istruttoria svolta dal Servizio competente in materia di beni culturali viene acquisito il parere della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32.
5. A conclusione dell'istruttoria, con deliberazione della Giunta regionale adottata entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, viene approvato l'Elenco aggiornato dei Sistemi bibliotecari ovvero viene disposta la conferma o la revoca del provvedimento di riconoscimento e viene approvato l'Elenco aggiornato delle biblioteche riconosciute di interesse regionale.
6. Qualora per effetto delle modifiche dell'assetto, un Sistema bibliotecario o una biblioteca d'interesse regionale non risulti più in possesso dei requisiti individuati rispettivamente dall'articolo 2 e dagli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione 236/2016, il Servizio competente in materia di beni culturali, entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, provvede alla rideterminazione del finanziamento annuo concesso in misura proporzionale alla parte dell'anno in cui il beneficiario era in possesso dei predetti requisiti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 31
 (Indirizzo e coordinamento della rete bibliotecaria regionale)
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 32
 (Conferenza della rete bibliotecaria regionale)
2. La Conferenza è costituita, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali;
d) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell’articolo 25;
e) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Trieste;
f) da un responsabile tecnico designato dal Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli studi di Udine;
g) dal Soprintendente archivistico per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato;
h) da un rappresentante designato dalla Societât Filologjiche Furlane-Società Filologica Friulana;
i) da un rappresentante designato dalla Narodna in Studijska Knjiznica-Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste;
j) da un rappresentante designato dalla Sezione regionale dell'Associazione Italiana Biblioteche;
k) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nel Friuli Venezia Giulia, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
l)   ( ABROGATA )
m) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale ai sensi dell'articolo 30;
n) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, che ne determina le modalità di funzionamento. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di beni culturali.
4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 3, comma 21, L. R. 33/2015
2 Con riferimento al c. 2, lett. c) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 12, comma 1, L. R. 17/2016
4 Lettera l) del comma 2 abrogata da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 7, L. R. 22/2020
Art. 33
 (Formazione del personale addetto alle biblioteche e dei volontari)
1. Nell'ambito delle risorse a esso assegnate ai sensi della legge regionale 10/2008, l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, al fine di migliorare l'offerta dei servizi bibliotecari e lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale, organizza corsi di formazione specialistica e di aggiornamento professionale rivolti al personale addetto alle biblioteche e ai volontari impegnati a supporto del personale medesimo.
2. La Regione finanzia altresì lo sviluppo della biblioteca dell'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia e lo svolgimento dei compiti istituzionali di tale associazione.
Note:
1 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 35
 (Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, nonché per il miglioramento e l’ampliamento della loro fruibilità, anche monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 12/2017
Art. 36
 (Interventi per edifici a uso biblioteche)
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 10/2008, può stipulare, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, accordi con le amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico.
2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.
Note:
1 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 16, lettera b), L. R. 37/2017
Art. 37
 (Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici)
2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, L. R. 19/2021
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.