Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Oggetto)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 14), dello Statuto di autonomia e del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), disciplina le azioni della Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, definendo in tale ambito gli interventi a favore dei musei, dei beni culturali mobili e immobili e delle biblioteche e archivi.
Art. 3
1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.
2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di:
a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative;
b) valorizzare la qualità delle professioni presenti nei settori museale, bibliotecario e archivistico;
c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa complementare al ruolo degli operatori professionali;
d) promuovere le iniziative internazionali, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali;
f) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio;
g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria, psichica o sensoriale;
i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone;
j) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.
3. Alla programmazione degli interventi regionali in materia e all'attuazione dei relativi obiettivi concorrono i programmi di attività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), che presta il proprio supporto tecnico scientifico per lo sviluppo delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2, nonché dell'Azienda speciale di Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), e della Fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di cui alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area).
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dalla L. R. 2/2016 , in ordine alla soppressione dell'Azienda speciale Villa Manin e dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con riferimento a quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2 Con riferimento al c. 3 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.