Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 8
 (Musei e reti museali di rilevanza regionale)
3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.
5. Il Servizio regionale competente in materia di beni culturali predispone annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
1 Con riferimento al c. 1, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 15, lettera e), L. R. 25/2018
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 15, lettera f), L. R. 25/2018
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 15, lettera g), L. R. 25/2018