Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 49
 (Abrogazioni di norme in materia di beni culturali)
1.
Con effetto dalla data di cui all'articolo 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);
b) capo II della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);
c) legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);
d) legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);
f) legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);
g) articoli 30 e 31 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
i) articolo 9 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi);
j) articolo 13 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
k) articoli 1 e 3 della legge regionale 30 agosto 1996, n. 37 (Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attivitą culturali);
l) legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi);
n) legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia);
o) legge regionale 16 agosto 2000, n. 16 (Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale);
r) articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
u) legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico);
dd) articoli da 288 a 298 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ff) articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietą);
Note:
1 A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. a) del presente articolo, gli artt. 22, commi primo e terzo e 23 della L.R. 60/1976 rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 1, della medesima L.R. 2/2016.
2 A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. u) del presente articolo, gli artt. 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14, e 17, comma 2, della L.R. 25/2006, rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 2, della medesima L.R. 2/2016.
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016