Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 48
 (Disposizioni transitorie)
1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 51 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Fino alla costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 rimane in carica la Conferenza regionale dei sistemi bibliotecari prevista dall'articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), ricostituita da ultimo con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2014, n. 176.
3. Fino alla pubblicazione del primo Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale previsto dall'articolo 8, comma 5, l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei musei multipli, grandi e di interesse regionale individuati con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, nella misura e con le modalità definite dalle leggi medesime.
5. Fino al 31 dicembre 2016 l'Amministrazione regionale provvede al finanziamento dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale esistenti alla data di cui all'articolo 51, nonché al finanziamento dei soggetti di cui agli articoli 33, comma 2, e 34, nella misura e con le modalità definite con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 2/2016
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 17/2016
3 Parole soppresse al comma 5 bis da art. 19, comma 1, L. R. 19/2021