Art. 38
(Obblighi dei titolari di archivi)
1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.
2. La concessione dei contributi previsti dall'articolo 37 è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.