Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 37
 (Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici)
2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 18, comma 1, L. R. 19/2021
7 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.