Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 35
 (Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librarie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, nonché per il miglioramento e l’ampliamento della loro fruibilità, anche monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera h), L. R. 12/2017