Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 30
 (Biblioteche d'interesse regionale)
4. Nell'ambito dell'attivitā di sostegno delle biblioteche d'interesse regionale, i finanziamenti di cui al comma 3 possono essere utilizzati, nella misura massima del 50 per cento, anche al fine dell'acquisizione delle risorse umane necessarie per il funzionamento delle biblioteche.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 40, lettera c), L. R. 14/2016
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 40, lettera d), L. R. 14/2016
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 10/2020