Art. 29
(Istituzione e gestione della biblioteca pubblica di ente locale)
1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
2.
L'ente locale gestore di una biblioteca pubblica svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) stanzia annualmente quote delle proprie risorse per il servizio bibliotecario;
b) assume personale qualificato;
c) promuove l'inserimento della biblioteca in un sistema bibliotecario;
d) adotta la carta dei servizi e il regolamento della biblioteca.