Art. 27
(Finalità della biblioteca pubblica di ente locale)
1. La biblioteca pubblica di ente locale rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.
2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle persone con disabilità.