Art. 26
(Finanziamenti ai sistemi bibliotecari)
1.
La Regione, tenendo conto della qualitą dei servizi erogati sulla base di standard obiettivo dinamici di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b), che premiano l'efficienza, l'efficacia del servizio e la qualificazione del personale, concede all'ente gestore della biblioteca centro sistema specifici finanziamenti annui da ripartire tra le biblioteche aderenti al sistema per:
a) incrementare il patrimonio documentario e librario, anche antico e di pregio;
b) aggiornare le attrezzature tecnologiche e informatiche;
c) sostenere l'attivitą di catalogazione;
d) sostenere progetti per il miglioramento e l'innovazione dei servizi resi all'utenza;
e) adeguare gli arredi.
1 bis. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati dall'ente gestore della biblioteca centro sistema, nella misura massima del 30 per cento, per sostenere le spese relative alle risorse umane impiegate nelle funzioni di coordinamento del sistema.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 40, lettera b), L. R. 14/2016