Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 21
 (Disposizioni generali)
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attivitā delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attivitā dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale.
2. Ferme restando le competenze attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le funzioni di tutela di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, per mezzo dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 10/2008.
3. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.
Note:
1 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin č sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.