Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 20
 (Obblighi dei beneficiari)
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
2. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, per i contributi per interventi su beni immobili per un importo pari o superiore a 500.000 euro, la durata dei vincoli previsti dal comma 1 è pari a dieci anni.
4. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.