Art. 20
(Obblighi dei beneficiari)
1. Ai sensi dell'
articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei contributi per gli interventi su beni immobili di cui al presente capo, per un importo inferiore a 500.000 euro, hanno l'obbligo di non trasferire la proprietà dei beni stessi e di mantenere la loro destinazione d'uso per la durata di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori come risulta dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del provvedimento di concessione del contributo e l'obbligo di restituzione delle somme percepite con le modalità di cui al
titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.
4. In deroga all'
articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, in caso di successione a causa di morte nella titolarità del diritto di proprietà di immobili che beneficiano dei contributi di cui al presente capo, nonché in caso di trasferimento a titolo gratuito del diritto di proprietà di tali immobili, non trova applicazione l'articolo 49, comma 1, della legge regionale medesima, a condizione che il soggetto che acquisisce il diritto di proprietà continui a mantenere la destinazione del bene immobile sino alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.