Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 19
 (Condizioni generali di ammissibilitą e modalitą attuative degli interventi a favore del patrimonio culturale)
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 8/2022 . Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 8/2022.