Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 13 bis
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), può stipulare accordi con lo Stato e gli enti locali interessati, al fine di incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura di elevato valore strategico, appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e situati nel territorio regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 22, L. R. 34/2015
2 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.