Art. 13 bis
(Accordi di valorizzazione)
1. La Regione, sentito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure di cui agli articoli 102 e 112 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13), può stipulare accordi con lo Stato e gli enti locali interessati, al fine di incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione di istituti e luoghi della cultura di elevato valore strategico, appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e situati nel territorio regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 22, L. R. 34/2015
2 Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.