Art. 12.3
(Contributi nel settore ecomuseale)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Con regolamento regionale sono definiti, in particolare, i termini, i criteri, le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, nonché i requisiti minimi per l'accesso ai contributi medesimi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.