Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 12.1
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.