Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 12
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attivitā e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilitā ambientale, economica e sociale, di responsabilitā e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunitā locale.
2. L'Ecomuseo č una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunitā. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 6, comma 13, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.