Legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di beni culturali.
Art. 10
 (Interventi regionali di sostegno)
1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università.
3. L'Amministrazione regionale può inoltre sostenere i musei e le reti museali di rilevanza regionale finanziando, mediante la concessione ai relativi enti gestori di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, progetti di investimento per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione di edifici adibiti a museo, per il potenziamento e l'ammodernamento degli allestimenti e della dotazione di apparecchiature tecniche e per l'impiego delle tecnologie digitali.
4. Per le finalità di cui al comma 3 la Giunta regionale, nei limiti delle risorse stanziate con legge finanziaria o con legge di assestamento di bilancio, provvede all'emanazione di bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), che specificano le tipologie dei progetti finanziabili e delle spese ammissibili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda, e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 20, lettera a), L. R. 34/2015
2 Con riferimento al c. 5 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 12/2017